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Assistenza ai cittadini extra comunitari

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Casa di Cura Santa Famiglia

Cittadini Extra Comunitari (provenienti da stati in convenzione).
I cittadini provenienti da paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato, hanno diritto all'assistenza sanitaria, in base a trattati e accordi bilaterali. Tali cittadini devono recarsi alla A.S.L. territorialmente competente che provvederà a rilasciare un formulario che l'assistito darà al medico.
Stati in convenzione Australia; Argentina; Bosnia Erzegovina; Brasile; Capoverde; Macedonia; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Serbia Montenegro; Tunisia; Vaticano.
Cittadini Extra Comunitari con regolare permesso di soggiorno o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno:
• lavoratori autonomi o subordinati
• disoccupati/inoccupati iscritti alle liste di collocamento
• presenti per motivi familiari e ricongiungimento familiare esclusi i familiari ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008 (D.Lgs. 160/2008); in tal caso i genitori ultrasessantacinquenni possono ricorrere all'iscrizione volontaria al S.S.N. (Nota Regione Lazio prot. 84775 del 17/07/2009).
• Nota Bene
o tutti i cittadini stranieri ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari prima del 5 novembre 2008 , al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed anche in caso di rinnovo del permesso stesso continuano ad avere diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N., ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 286/98;
o il genitore straniero ultrassentaciquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N.;
• richiedenti asilo politico o umanitario *
• presenti per asilo politico
• presenti per asilo umanitario
• apolidi
• minori in affidamento a scopo di adozione (non necessitano di permesso di soggiorno)
• in attesa di acquisizione della cittadinanza
• con proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute
• donne in gravidanza, fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, cui provvedono
• figli di extracomunitari iscritti al S.S.N. sin dalla nascita
• studenti, già soggiornanti in Italia e iscritti al S.S.N. prima del compimento della maggiore età (ovvero precedentemente registrati sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori), ai quali, al compimento della maggiore età, è rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi di studio”
• cittadini, in passato affidati ai servizi sociali del Comune in quanto minori non accompagnati, ai quali, al compimento della maggiore età, è rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi di studio”
• minori soggiornanti per recupero psico-fisico
• cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli elencati all'art. 34 del D.Lgs. 286/98, che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica, ecc. che consentono di svolgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali. Ai fini dell'iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea documentazione (Circolare Ministero della Salute 16 aprile 2009)
• titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.5.85. n. 222 e del D.P.R.17.2.87 n. 33, alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono produrre, ai fini dell'iscrizione obbligatoria, un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.) (Circolare Ministero della Salute 16 aprile 2009; nota R.L. prot. n. 45854/53/07 del 7.04.2010).
*richiedenti asilo politico o umanitario (attualmente definiti richiedenti Protezione Internazionale): l'iscrizione obbligatoria è garantita dalla presentazione della richiesta all'emanazione del provvedimento da parte della Commissione, attraverso la presentazione del cedolino rilasciato dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della domanda di Protezione Internazionale. Attualmente la questura non rilascia il cedolino, ma un attestato nominativo che certifica che “il soggetto ha presentato domanda di protezione internazionale”. Tale attestato/cedolino consente un'iscrizione provvisoria (12 mesi), rinnovabile fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno (nota R.L. prot. n. 91883/45/04 del 3.08.09, circ. R.L. 140271 del 24/07/2013).
La durata dell'iscrizione è limitata e termina alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno. In presenza di carta di soggiorno la durata dell'iscrizione è illimitata.
L'iscrizione è da farsi nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora (domicilio indicato sul permesso di soggiorno).
N.B. I cittadini con permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione sussidiaria, che auto dichiarano un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno, sono iscritti presso la A.S.L. in cui eleggono il proprio domicilio per il periodo di 1 anno, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno o alla presentazione del titolo di soggiorno riportante il domicilio variato (nota R.L. prot. n. 82330/53/07 del 2/07/2010).
Documentazione necessaria
• permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)
• autocertificazione di residenza (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno)
• codice fiscale
• dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del proprio status
• motivo del permesso di soggiorno (documentazione o autocertificazione).
Il diritto si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente documentazione integrativa:
• stato di famiglia o autocertificazione, attestante la condizione di familiare
• permesso di soggiorno
• codice fiscale.
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, i cittadini stranieri extracomunitari detenuti (regolari o clandestini - D.Lgs. 230/99) (hanno anche diritto all'esenzione totale dal ticket).
Non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria
• i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche o motivi turistici ed i genitori ultrasessantacinquenni con visto di ingresso per ricongiungimento familiare (Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24/02/2009 avente per oggetto: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal D.Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne).
• i lavoratori individuati all'art.27, comma l, lettere a), i) e q) del D.Lgs. 286/98, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, analogamente ai titolari di permesso di soggiorno per affari (Circolare Ministero della Salute 16 aprile 2009).
I lavoratori stagionali sono iscritti al S.S.N. per il periodo di validità del permesso di soggiorno.
Documentazione necessaria
• permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)
• autocertificazione di residenza (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno)
• codice fiscale
• dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del proprio status.
Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno:
• studenti e persone alla pari
• religiosi
• titolari di permesso per residenza elettiva e che non svolgono alcuna attività lavorativa
• personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari
• lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'IRPEF
• genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008 (D.Lgs. 160/2008) (nota R.L. prot. n. 84775 del 17/07/2009 )
• altre categorie escluse dall'iscrizione obbligatoria.
L'iscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora (domicilio).
Documentazione necessaria
• permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)
• autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
• codice fiscale
• ricevuta del bollettino di pagamento del contributo previsto.
Devono produrre ulteriore certificazione:
• gli studenti (autocertificazione di iscrizione al corso di studio)
• gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari).
Il contributo forfettario annuo è pari a € 387,34 per un reddito annuo fino a € 20.658,27 (riguardante sia i redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all'estero); per un reddito superiore a € 20.658,27 e fino a € 51.645,68, si aggiunge a tale importo il 4% dei redditi eccedenti € 20.658,27.
Il reddito percepito in Italia ed all'estero va dichiarato dal richiedente l'iscrizione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Il contributo è riferito all'anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile; l'assistenza è estesa anche ai familiari a carico.
Per gli studenti il contributo annuo è pari a € 149.77; per estendere l'assistenza ai familiari a carico è necessario corrispondere il contributo intero (€ 387,34).
Per coloro collocati alla pari (senza familiari a carico9 l'importo da versare è di € 219,49.
Il contributo è da versare sul c/c postale 370007 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato, Regione Lazio; causale: "iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anno…"
Gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, che hanno cioè presentato la relativa domanda, possono iscriversi temporaneamento (sei mesi, rinnovabili) al Distretto di riferimento della propria dimora.
Sono necessari
• autocertificazione dei dati anagrafici
• copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione
• copia del passaporto con visto di ingresso.
Il diritto è esteso ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente documentazione integrativa:
• autocertificazione attestante la condizione di familiare
• codice fiscale.
Gli stranieri che hanno presentato Domanda di Emersione da lavoro irregolare (L. n. 102, 3.08.2009; nota R.L. prot. n. 20776 del 12.02.2010) possono chiedere l'iscrizione temporanea (semestrale e rinnovabile fino a quando gli uffici competenti non avranno definito l'istanza di regolarizzazione) al Distretto di riferimento della propria dimora.
Sono necessari
• copia del documento di identità
• copia della documentazione attestante la richiesta di emersione
• Codice fiscale (qualora il cittadino straniero non sia in possesso del codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, si potrà procedere all'attribuzione di un codice calcolato e provvisorio).
Stranieri che entrano e soggiornano in Italia per motivi di cure mediche
Il soggiorno per cure mediche (art. 30 del T.U. 286/98) non consente l'iscrizione al S.S.N. e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente.
Da sottolineare che le donne in stato di gravidanza e il padre del bambino, sino a 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, hanno diritto al Permesso di Soggiorno per motivi di salute/umanitari con iscrizione obbligatoria al S.S.N. e no per cure mediche.
I cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, che si trovano pertanto nella condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al Servizio Sanitario Nazionale possono accedere direttamente agli ambulatori dedicati (Ambulatori S.T.P./E.N.I.) per le prestazioni di medicina e pediatria di primo livello.
Presso gli ambulatori S.T.P./E.N.I. dell'Azienda, verrà rilasciato il codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), di durata semestrale e rinnovabile. Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza (su modello predisposto dal Ministero della Salute), che rimane agli atti della struttura che lo emette, nella quale si attesta di non possedere risorse economiche sufficienti.
L'accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità.
Hanno diritto alle prestazioni a parità dei cittadini italiani e a corrispondere le quote di partecipazione alla spesa (ticket) * previste dalla normativa vigente.
* se il medico dell'ambulatorio S.T.P. valuta che il cittadino non è in grado di pagare il ticket, invita il cittadino a sottoscrivere l'autodichiarazione di indigenza, la firma a sua volta e la allega alla prescrizione, apponendo il codice X01 sulla prescrizione.
Hanno diritto (a parità di condizioni con i cittadini italiani, anche per quel che riguarda il ticket) a:
• ricoveri, anche in regime di day hospital
• consulenze e accertamenti diagnostici presso laboratori e ambulatori, pubblici e accreditati, previa presentazione di prescrizione su ricettario regionale
• assistenza farmaceutica prescritta su ricettario regionale
• prestazioni di dialisi, anche domiciliare (D.G.R. 1614/2001) e rimborso delle spese di viaggio per il trattamento dialitico
• interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate (tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute del minore, vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, prevenzione, cura e riabilitazione di stati di tossicodipendenza)
• I.V.G. (Interruzione Volontaria di Gravidanza)
• inserimento in regime di Riabilitazione e di Lungodegenza (ma non di R.S.A.)
• assistenza protesica nei casi in cui l'evento morboso o traumatico sia avvenuto durante la permanenza sul territorio della Regione Lazio, lo straniero sia ricoverato presso le strutture ospedaliere della Regione Lazio e la mancata fornitura di ausili e protesi renda impossibile la dimissione ospedaliera (D.G.R. n. 427/2005). Tale richiesta va presentata agli ambulatori S.T.P. tramite uno specifico modello
• accesso diretto ai Centri di Salute Mentale, ai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.), ai Consultori.
Hanno diritto all'esenzione del ticket, al pari dei cittadini italiani.
L'esenzione dura solo sei mesi, cioè per la durata del tesserino, ma è rinnovabile.
Le prestazioni specialistiche correlate alla prevenzione e trattamento delle malattie saranno erogate in regime di esenzione con codice P01.
Non può essere rilasciato il tesserino S.T.P. a:
• turisti , studenti e religiosi.